gen 13, 2008
I nuovi Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti
Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2008 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25.10.2007 – emanato ai sensi dell’art. 1, comma 632, della legge 296/2006 (la Finanziaria 2007) – con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione definisce i criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai nuovi “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”, istituiti per riorganizzare i “Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti” e i “corsi serali” funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ai “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti” è conferita l’autonomia nell’ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici.
Il conferimento dell’autonomia sarà realizzato progressivamente, a partire dall’a.s. 2008/09, nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei suddetti “Centri” entro l’a.s. 2009/10.
L’utenza dei centri è individuata negli adulti iscritti ai percorsi per:
- il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto a conclusione della scuola primaria e per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione delle certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- l’alfabetizzazione funzionale;
- la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.
Ai “Centri”, pertanto, potranno iscriversi tutti gli adulti:
- privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado;
- che necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all’adempimento dell’obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado;
- stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione.
Potranno iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione.
Per quanto riguarda l’autonomia didattica e organizzativa i “Centri” potranno riferirsi alle indicazioni contenute nel documento allegato al D.M. 31.7.2007 e a quelle contenute nel documento allegato al D.M. 139 del 22.8.2007 sui saperi e le competenze relativi all’obbligo di istruzione.
Per i percorsi di istruzione secondaria il riferimento indicato è alle indicazioni allegate al Decreto egislativo 226 del 2005 e ai regolamenti previsti dall’articolo 13 della legge 40/2007.
I “Centri” potranno programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali del personale della scuola.
Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa, i “Centri” potranno ricorrere – nei limiti delle risorse allo scopo disponibili – a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d’opera, secondo quanto previsto dal CCNL.
I criteri di assegnazione del personale ai “Centri” saranno definiti nel quadro delle disposizioni che regolamentano l’utilizzo e la mobilità del personale della scuola (attraverso, cioè, la contrattazione integrativa nazionale).
In fase di prima applicazione del decreto, l’organico dei “Centri” avrà carattere funzionale e sarà sostituito, di regola, da gruppi di 10 docenti ogni 120 adulti iscritti, ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell’utenza.
I gruppi di docenti sono determinati, di regola, come segue:
- 2 docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l’insegnamento di una lingua straniera;
- 4 docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l’area linguistica, di cui uno per l’insegnamento della lingua inglese; uno per l’area matematico-scientifica; uno per l’area tecnologica;
- 4 docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli “assi disciplinari” previsti dal regolamento in materia di saperi e competenze relativi all’obbligo di istruzione.
La dotazione dei docenti è attribuita nei limiti delle disponibilità esistenti e delle specifiche esigenze accertate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
I “Centri” potranno stipulare accordi con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per facilitare il conseguimento di un diploma da parte degli utenti dei “Centri” medesimi.
Per quanto riguarda il personale ATA necessario al funzionamento dei “Centri” si farà riferimento – sempre nei limiti delle disponibilità esistenti – agli indici previsti per gli istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali.

