ott 10, 2007
Elezioni del Consiglio di Istituto 28-29/10/2007
Si ricorda ai genitori degli alunni, ai docenti, al personale A.T.A., che quest’anno dovrà essere rinnovato il Consiglio di Istituto che, come previsto T.U. n.297 del 16.04.1994 e dalla Circolare n.67 del 2 agosto 2007 per gli organi collegiali di durata triennale, termina il suo mandato nel corrente anno scolastico. Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti in seno al suddetto Organo Collegiale si svolgeranno Domenica 28 ottobre 2007 dalle ore 8 alle 12 e Lunedì 29 Ottobre 2007 dalle ore 8 alle ore 13.30.
I genitori, i docenti, il personale A.T.A. sono , inoltre, invitati a presentare proprie liste per consentire un civile confronto di idee che renda la gestione della scuola sempre più democratica e partecipata.
Si segnala, infine, che il periodo utile per presentare liste per tutte le componenti inizia il giorno 8 Ottobre 2007 alle ore 9 e termina alle ore 12 del giorno 13 Ottobre 2007; per ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di presentazione delle liste ed alle procedure elettorali, gli interessati potranno rivolgersi alla presidenza della scuola o alla Commissione elettorale di istituto.
Si allega alla presente una scheda contenente il riepilogo delle funzioni del Consiglio di Istituto e delle modalità di presentazione delle liste elettorali.
Ulteriori informazioni relative alle modalità di espressione del voto verranno comunicate successivamente.
I modelli per la presentazione delle liste e altri chiarimenti in merito potranno essere richiesti all’Ufficio di Segreteria e alla Commissione Elettorale della scuola.
Foligno, 29/09/2007
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Incatasciato)
Modalità di espressione del voto e delle preferenze
- Il voto è personale e segreto e non è ammessa delega.
- Votano separatamente il padre e la madre.
- Il voto viene espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero romano che contraddistingue la lista prescelta e con un segno accanto al nominativo dei candidati prescelti.
- La schede da votare è una sola: scheda bianca per il Consiglio di Istituto.
- Si possono esprimere un massimo di due preferenze.
- Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
- Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
- Gli elettori affetti da impedimento fisico che non consenta loro di esprimere personalmente il voto, saranno assistiti da un familiare o da un altro elettore volontariamente scelto, purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola.
- Gli elettori con figli frequentanti più scuole di diverso ordine e grado votano in tutte le scuole per quanto riguarda il Consiglio di Istituto.
Allegato 1) Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto
O.M. 15 luglio 1991 n. 215
TITOLO III – PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Art. 32 – Presentazione delle liste dei candidati.
1. Ciascuna lista può essere presentata:
- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera); ( n° valido per la componente Docenti ed A.T.A. della Scuola Media “ Piermarini “ )
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100. ( n° valido per la componente genitori Scuola Media “ Piermarini“ )
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (?).
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
I giorni fissati per le elezioni sono il 28 e il 29 ottobre 2007 pertanto il termine utile per la presentazione delle liste decorre:
- dalle ore 9 del 8 ottobre 2007
- alle ore 12 del 13 ottobre 2007.
Allegato 2) Funzioni del Consiglio di Istituto
D.Lgs 16.4.94 n°. 297 PARTE I – NORME GENERALI
TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
SEZIONE I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 10 – Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico – scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari,
alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.

